COME FARSI RISARCIRE IN CASO DI INCIDENTE IN TERRITORIO ITALIANO CONTRO UN VEICOLO ESTERO
Accade sempre più frequentemente che sul territorio italiano un sinistro coinvolga mezzi non immatricolati in Italia e assicurati presso Compagnie straniere, in questi casi la legge stabilisce una procedura per la richiesta di risarcimento prevedendo un ente apposito, Ufficio Centrale Italiano (più conosciuto semplicemente come U.C.I.), che è incaricato di gestire la procedura di liquidazione. Il danneggiato dovrà inviare una richiesta di risarcimento del danno a questo Ufficio che provvederà alla liquidazione a seguito di una apposita procedura tramite una Compagnia italiana appositamente incaricata della trattazione della questione.
U.C.I. si attiva su richiesta del danneggiato (O DEL SUO CONSULETE) che lamenti dei danni subiti nell’ambito di un sinistro che ha coinvolto un mezzo immatricolato all’estero.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata:
- a mezzo lettera raccomandata presso la sede U.C.I. in Milano, corso Sempione n. 39
- a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo uci@pec.ucimi.it

Per consentire all U.C.I. di gestire il sinistro la richiesta deve specificare:
- il luogo e l’ora in cui l’incidente è avvenuto
- la dinamica del sinistro
- i dati del richiedente
- i dati del conducente e del proprietario del veicolo estero
- i dati identificativi dei veicoli coinvolti (targa, marca, modello)
- in particolare quanto al veicolo estero la sua nazionalità
- la denominazione delle Compagnie assicuratrici dei due mezzi ed in particolare di quella del veicolo estero
- nel caso in cui siano intervenute autorità di pubblica sicurezza i loro estremi.

Nel caso in cui la richiesta riguardi solo il risarcimento di danni a cose (si tratta generalmente dei c.d. danni materiali al veicolo) occorre specificare:
- entità del danno (allegando se disponibili una copia della fattura per le riparazioni se queste sono già state eseguite oppure un preventivo)
- il luogo, i giorni e gli orari nei quali il mezzo e le cose sono disponibili per essere sottoposti a perizia.

Nel caso in cui, invece, venga richiesto anche il risarcimento dei danni fisici (e più in generale dei danni non patrimoniali) occorre specificare:
- entità delle lesioni (allegando una copia della relazione di perizia medico legale)
- attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione.

Alla richiesta vanno allegate una copia del modulo di constatazione amichevole (se le parti lo hanno sottoscritto) o il verbale delle autorità intervenute (Carabinieri, Polizia stradale, polizia Municipale ecc.) e una copia della carta verde (ovviamente solo se è nella disponibilità del richiedente).
La procedura di risarcimento
Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento U.C.I. provvederà ad incaricare una Compagnia Assicuratrice italiana incaricata di occuparsi delle questioni risarcitorie relative ai veicoli assicurati dalla corrispondente Compagnia che assicura il mezzo immatricolato all’estero.
La nuova Assicuratrice incaricata che seguirà la pratica verificando in primo luogo se il mezzo straniero risulta assicurato e se la polizza è operativa.

Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia assicuratrice è obbligata a
- formulare al danneggiato l'offerta di risarcimento
- comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta (si pensi al caso in cui la Compagnia ritiene che il sinistro non sia mai avvenuto)

Il termine è ridotto a 60 giorni nel caso in cui il danneggiato abbia subito solo danni a cose.

Se la documentazione è incompleta la Compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giorni e il termine per effettuare offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata.
Quando viene formulata l’offerta può accadere che:
- il danneggiato dichiari di accettare quanto offerto : la Compagnia deve procedere al pagamento entro 15 giorni dal momento in cui riceve l’accettazione;
- il danneggiato dichiari di non accettare quanto offerto: la Compagnia deve procedere al pagamento previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo;
- il danneggiato non si pronunci entro 30 giorni dal momento in cui riceve offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo.

In ogni caso il danneggiato può ricorrere al Giudice (sia esso il Giudice di Pace o il Tribunale a seconda dell’importo del danno) solo se il termine per effettuare l’offerta (di 60 o 90 giorni a seconda delle situazioni) è scaduto senza che la Compagnia abbia comunicato le sue intenzioni.
Se invece la Compagnia incaricata della gestione del sinistro accerta che il mezzo straniero non era assicurato oppure che la garanzia non era operativa (ad esempio perché sospesa a seguito del mancato pagamento del premio), si limita a restituire gli atti a U.C.I. e il danneggiato dovrà rivolgersi al Fondo di Garanzia per la Vittime della Strada.



Novità inserita il 06 Marzo 2017



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