Responsabilita medica: addio alla colpa con il nuovo art. 590-sexies del codice penale

Il 2016 è stato un anno di vera svolta per quanto riguarda la responsabilità medica e il suo trattamento giuridico. Il 28 gennaio dello scorso anno la Camera ha infatti approvato la legge dal titolo "Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario".
Si tratta della cosiddetta Legge Gelli, che ha cambiato non solo la responsabilità dei medici e degli infermieri, ma anche i meccanismi relativi al risarcimento a favore dei pazienti danneggiati da errori sanitari.
Legge Gelli: le novità per la responsabilità del medico
Nell’articolo 590-sexies del codice penale, introdotto ad hoc per questa legge, è contenuto quello che è il passaggio chiave di questa riforma. Il suddetto articolo, aggiunto al codice penale in seguito all’approvazione della riforma, ricorda che la responsabilità PENALE del medico non sia presente nei casi in cui l’errore risulta causato da imperizia e non da mancata attenzione alle linee guida.
In frangenti di danni cagionati da imperizia, il medico è punibile unicamente in caso di colpa grave. Per trovare un punto di riferimento tecnico in merito è possibile prendere in esame l’articolo 6 del testo legislativo della riforma.
La colpa grave è appunto esclusa nei casi in cui sono state rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le linee guida definite ai sensi di legge. Il palese alleggerimento della responsabilità professionale del medico è stato introdotto con un obiettivo preciso, ossia il contrasto alla medicina difensiva. Di cosa si tratta? Del fenomeno che vede il medico, intimorito da eventuali conseguenze giuridiche, prescrivere esami e procedure di cura non sempre necessari per risolvere la condizione clinica del paziente.
Da questi dati è chiaro come, in seguito al varo di questa legge, al medico possano essere imputati unicamente reati come l’omicidio colposo e le lesioni personali.
La responsabilità extra contrattuale del medico
Un’altra novità molto interessante della Legge Gelli riguarda la responsabilità civile del medico, che assume peculiarità extra contrattuale. Cosa significa a livello concreto? Semplicemente che spetta al soggetto che ha subito il danno dimostrare che la colpa è del medico che ha prescritto un trattamento o effettuato un intervento chirurgico.
Il discorso è diverso quando si parla di strutture ospedaliere o di Asl. In questo caso è compito proprio della suddetta struttura.
Da ricordare è che esiste una prescrizione di 10 anni, il cui termine comincia a decorrere nel momento in cui il paziente si rende conto dell’associazione tra il danno che ha subito e la condotta del medico.
Legge Gelli: le novità sui contenziosi
Un altro aspetto fondamentale della Legge Gelli riguarda l’obbligo di ricorrere a una conciliazione stragiudiziale prima di andare in aula. Questo iter può rappresentare un modo per velocizzare l’ottenimento del dovuto risarcimento.
Da ricordare è che la Legge Gelli prevede l’obbligo di assicurazione per tutte le strutture e per tutti i medici, compresi i liberi professionisti. Da specificare infine è la presenza di un Fondo di Garanzia per i danni da responsabilità sanitaria che eccedono i massimali delle compagnie assicurative.
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Novità inserita il 23 Marzo 2017



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