Terza puntata della rubrica settimanale, in collaborazione con il professionista rosetano Sabatino Quatraccioni.
Roseto degli Abruzzi (TE)
Mercoledì, 25 Gennaio 2017 - Ore 16:00
La presenza del ghiaccio sulla carreggiata stradale è un fenomeno ricorrente nei periodi invernali, soprattutto in determinate zone del territorio nazionale dove le temperature più rigide causano frequenti gelate, ma in questo ultimo periodo anche sulla costa visto l'abbassamento repentino delle temperature si sono verificati simili eventi, com'è ovvio, è una delle cause più diffuse di danni subiti dagli automobilisti, o dai pedoni, che si ritrovano a percorrere le strade ghiacciate, rimanendo coinvolti, loro malgrado, in un sinistro.
In tal caso, a chi spetta pagare i danni?
La questione rientra nella responsabilità per custodia della Pubblica Amministrazione, tenuta, nella sua qualità di proprietaria o gestore della strada, ad un'adeguata manutenzione per evitare l'insorgere di situazioni insidiose in grado di provocare danni ai terzi.
La responsabilità del gestore ex art. 2051 c.c.
Se in passato, infatti, la Pubblica Amministrazione, e/o l'ente proprietario o gestore della strada pubblica, erano ritenuti responsabili per i danni causati a terzi solo nei casi in cui i danneggiati offrissero la prova che quel determinato sinistro si era verificato a causa di una situazione particolarmente imprevedibile, tale da costituire una vera e propria “insidia? o “trabocchetto?, oggi la giurisprudenza è ormai orientata nel ritenere il gestore della strada responsabile a titolo di custodia, secondo il disposto dell'art. 2051 c.c.
Per il consolidato filone giurisprudenziale, affermatosi negli ultimi anni, l'ente proprietario o gestore della strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ex art. 2051 c.c., per i sinistri causati dalla conformazione particolare della strada o dalle sue pertinenze.
Si tratta di una responsabilità “oggettiva? che pesa sulla P.A. (e dunque sul gestore, Comune, Anas, provincia. Autostrade, ecc.) per il solo fatto di esercitare la custodia sul bene, salvo che non venga provato il caso fortuito (cfr. Cass. n. 999/2014; Cass. n. 2562/2012).
Il nesso causale.
In applicazione di quanto sopra detto, dunque, sia che l'evento riguardi la caduta di un pedone o un incidente occorso ad un automobilista, i giudici hanno ribadito che la responsabilità per danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva: è fondata, cioè, sul mero rapporto di custodia che intercorre tra la cosa (dannosa) e chi ha il potere effettivo sulla stessa.
Pertanto, è necessario che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene,ossia che pur combinandosi con un elemento esterno (ad es. la strada scivolosa per via della neve diventata ghiacciata), sia connaturato alla cosa stessa, costituendone la causa o la concausa: deve esserci cioè un nesso causale tra la cosa e il danno (Cass. n. 20055/2013).
La prova.
Il danneggiato (pedone o automobilista) ha solamente l'onere di dimostrare l'evento dannoso e il nesso di causalità tra la cosa e il verificarsi dello stesso, tramite foto , testimonianze, o ancora meglio chiedendo l'intervento delle autorità.
In altri termini, deve provare la presenza del ghiaccio sulla strada e il legame intercorrente tra tale circostanza e il sinistro (incidente o caduta) e i danni da questo derivati (Cass. n. 2094/2013; Trib. Ivrea, 26.5.2010).
Il gestore, invece, per esimersi dalla responsabilità, dovrà provare il caso fortuito.
Il caso fortuito.
L'unica causa di esclusione della responsabilità del custode è infatti la prova del caso fortuito, consistente nell'alterazione dello stato dei luoghi, imprevedibile, imprevista e non eliminabile o segnalabile tempestivamente agli utenti, neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 3793/2014; n. 28616/2013).
La giurisprudenza ritiene, pacificamente, il caso fortuito configurabile solo in caso di situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da repentine e non specificamente prevedibili alterazioni dello stato della cosa, tali che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegate al fine di garantire un intervento tempestivo, non possano essere rimosse o segnalate, per la mancanza del tempo necessario a provvedere (Cass. n. 2094/2013).
La condotta della vittima
Anche il comportamento della vittima può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso.
La condotta del danneggiato consistente nell'omissione delle normali cautele esigibili in analoghe situazioni, l'impropria utilizzazione del bene pubblico o un inadeguato comportamento dell'utente, specie dove il pericolo è appositamente segnalato, possono determinare l'interruzione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, configurando il caso fortuito e dunque escludendo la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. (Cass. n. 3793/2014; n. 28616/2013; Trib. Modena n. 1585/2009).
Casi pratici
Per far capire praticamente quando è possibile essere risarciti elenco tre casi nei quali le P.A. hanno dovuto risarcire il danno.
1.La Cassazione (sentenza n. 4495/2011) ha ritenuto responsabile la società Autostrade per il sinistro occorso ad un'autovettura di proprietà aziendale a causa del fondo stradale ghiacciato, ravvisando la configurabilità di un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. indipendentemente dal fatto che la presenza del ghiaccio era evento in quel mese e in quell'area sicuramente infrequente.
2.Allo stesso modo, la S.C. ha affermato l'applicabilità della responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. al gestore della strada pubblica, per il solo fatto di esercitare in concreto il potere di fatto sulla cosa, condannandolo al risarcimento ad un automobilista che perdeva il controllo del suo automezzo a causa della presenza di ghiaccio sulla carreggiata, nonostante l'Anas, in conseguenza delle precipitazioni nevose, si fosse adoperata per eliminare lo strato di ghiaccio che si era formato su quel tratto di strada, senza riuscire, tuttavia, a risolvere il problema (Cass. n. 2562/2012). Analogamente, i giudici di merito hanno ritenuto insufficiente, per esimere la P.A. dalla responsabilità per custodia, la predisposizione dei sistemi di sgombero della neve (Trib. Ivrea 26.5.2010), né l'aver effettuato il dovuto servizio spargisale (Trib. Genova, 15.12.2009), ritenendo invece che la P.A. per i sinistri provocati dal ghiaccio sulla carreggiata possa liberarsi dalla responsabilità solo “provando anche indirettamente, l'insorgenza del pericolo per fattori non controllabili neppure colla massima diligenza ipotizzabile, e quindi dimostrando il fortuito.
3.In linea con tale orientamento, anche il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistere in capo al Comune la responsabilità ex art. 2051 c.c. in qualità di custode del marciapiede del sottopasso pedonale, per i danni derivati ad un pedone dalla presenza sullo stesso di una lastra di ghiaccio, pur riconoscendo alla condotta della vittima un'incidenza concorsuale sull'evento, poiché le condizioni di innevamento erano percepibili chiaramente e la stessa avrebbe dovuto prestare maggiore ed adeguata attenzione nel suo incedere (Trib. Milano, n. 7544/20
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Novità inserita il 25 Gennaio 2017
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