LA RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO
Dopo alcuni articoli che si concentravano sul risarcimento del danno delle persone fisiche, voglio parlarvi del risarcimento danni dedicato alle imprese e ai datori di lavoro.

In particolare parliamo di risarcimento del danno a favore del datore di lavoro o azienda. Vi è un tipo di risarcimento poco conosciuto, al quale hanno diritto le aziende o il datore di lavoro nel caso in cui un dipendente sia costretto ad assentarsi dal posto di lavoro a causa di un incidente procurato per altrui responsabilità.

Risulta infatti, da una recente indagine eseguita su un campione di imprese, che circa l'80% di esse non esercita l'azione di rivalsa in caso di assenza di dipendenti per fatti imputabili a terzi. Una perdita complessiva quantificabile in oltre 50 milioni di Euro ogni anno.

Lo stabilisce la sentenza datata 12 novembre 1988, nr. 6132, delle Sezioni unite della Corte di Cassazione. Il danno del datore di lavoro può essere liquidato sulla base dell'ammontare della retribuzione e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati dal medesimo datore di lavoro per il periodo di assenza del dipendente infortunato.

Ad esempio, supponiamo che un dipendente in seguito ad un sinistro stradale, abbia subito dei danni fisici per cui sia costretto a rimanere a riposo e dunque assente dal posto di lavoro.

Cosa comporta tutto questo al datore di lavoro? Quest'ultimo sarà comunque obbligato a pagare al proprio dipendente una prestazione che di fatto non viene effettuata; infatti il datore di lavoro deve garantire al dipendente una quota di retribuzione non pagata dall'Inps e dall'Inail.

In questo caso, cosa può fare il datore di lavoro?

Non tutti sanno che, in questi casi, la quota di retribuzione del dipendente a carico del datore di lavoro per danni subiti per responsabilità di terzi, può essere quantificata, dimostrata e risarcita come tutela dei diritti del datore di lavoro.

In definitiva, nell'infortunio subito dal dipendente, l'azienda ha tutto il diritto ad essere risarcita come parte lesa.

Nello specifico, nel caso il sinistro stradale si verificasse in itinere l'Inail eroga l'indennità giornaliera nella misura del:
- 60% della retribuzione media giornaliera dal 4^ fino al 90^ giorno;
-75% della retribuzione media giornaliera dal 91^ giorno fino alla guarigione clinica.

Ciò significa che il datore di lavoro deve anticipare integralmente i primi 3 giorni al lavoratore, e ha diritto a rivalersi e quindi ad essere ristorato integralmente dei primi 3 giorni e poi di quel 40% che provvede ad erogare fino al 90^ giorno e di quel 25% che eroga dal 91^ giorno fino alla guarigione clinica.

Qualora vi troviate in una situazione del genere, vi invito a contattarmi per istruire la pratica di risarcimento in modo competente e rapido.

LEGAL INSURANCE Tutela e Risarcimento
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Novità inserita il 06 Febbraio 2017



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